Art. 8.
(Istruttoria della domanda di asilo).

      1. La questura riceve anche la domanda di asilo presentata dal richiedente asilo proveniente dall'ufficio di polizia di frontiera e acquisisce l'eventuale documentazione.
      2. Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. In ogni caso, il questore provvede, entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente e invita il richiedente a presentarsi presso la medesima Commissione per la formalizzazione dell'istanza, attraverso la compilazione del modulario conforme al tipo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. La mancata presentazione del richiedente asilo alla Commissione territoriale nei successivi cinque giorni, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla domanda di asilo e la revoca del permesso di soggiorno.
      3. Salvi i casi di applicazione della procedura semplificata previsti dall'articolo 9, comma 2, la Commissione territoriale, compilato il modulario, avvia, ove necessario, le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno

 

Pag. 12

degli Stati membri dell'Unione europea, inviando gli atti all'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo.